Coprifuoco - Studio Legale CNTTV Firenze Noferi Tarducci Vallini

Vai ai contenuti
25 APRILE 2021

Sanzioni e limitazioni imposte dal governo (coprifuoco) - Perché il Coprifuoco è illegittimo.

L’illiceità/illegittimità della sanzione deriva dal fatto che un “obbligo di permanenza domiciliare che sia totale o circoscritto alle ore notturne come il coprifuoco rappresenta una “limitazione della libertà personale” che lede l’articolo 13 della Costituzione e certamente una tale limitazione non è attuabile attraverso un atto amministrativo come un Dpcm.

Sul punto, già alcuni giudici di Frosinone e Roma hanno avuto modo di intervenire.

La nostra Carta Costituzionale non prevede lo stato di emergenza per situazioni di rischio sanitario da agenti virali trasmissibili, ma solo in caso di guerra.

Inoltre, vi è la circostanza che il Parlamento non ha deliberato lo Stato di emergenza ma é stato lo stesso Governo che, poi, si é conferito i poteri peculiari necessari.
Sarebbe stato necessario per decretare lo Stato di emergenza una legge delega apposita, mentre il governo si è, in sostanza, auto-delegato assumendo poteri straordinari con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, per poi poter emanare Dpcm anche dopo il termine della complicata prima ondata pandemica, e ciò anche in piena violazione dell’artico 77 della Costituzione.

Ricordiamo cosa dice l’art.77 Cost.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Infine, anche se volessimo supportare tali limitazioni del coprifuoco a quanto previsto dall’articolo 16 della Costituzione, dobbiamo ricordare che le limitazioni ivi previste possono riguardare solo l’accesso a determinati luoghi o “circoscritte zone geografiche”, ma “non possono comportare un obbligo di permanenza domiciliare”.

Da ultimo, le restrizioni imposte per motivi di sicurezza e sanità dovrebbero essere adottate con atti aventi forza di legge (non dpcm), e non prevedere un “divieto generalizzato”; diversamente ci troveremo di fronte ad una violazione della libertà personale.

Da ultimo, e in questo senso, una sentenza del Giudice di Pace di Macerata che ha dichiarato illegittima la sanzione irrogata per la violazione del coprifuoco. Ma prima di questa una sentenza importante destinata a fare il giro del mondo é stata quella del Tribunale dell’Aja che aveva dichiarato illegittimo il coprifuoco introdotto dallo Stato olandese in quanto violatorio dei diritti fondamentali dell’individuo.

 
CNTTV - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Noferi - Tarducci - Vallini
Via Giovanni Pico della Mirandola, 9, 50132 Firenze FI
               
Via Giovanni Pico della Mirandola, 9, 50132 Firenze FI
Fax   055 26.58.037
Torna ai contenuti