24 APRILE 2020
Il primo caso di infortunio mortale per infezione da Covid-19 contratta sul lavoro (Avv. Alessandro Tarducci)
by Alessandro Tarducci in Diritto del Lavoro
L’INAIL della Regione Piemonte ha riconosciuto il primo caso di infortunio mortale per infezione da Covid-19 contratta sul lavoro.
Il CASO.
Si tratta di un operatore sanitario di un ospedale di Torino, ricoverato in terapia intensiva e poi deceduto alla fine del mese di marzo. Nel caso in esame ha operato la presunzione semplice di origine professionale.
Infatti, nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzi tutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, per i quali vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. Vale a dire, si dà per scontato il nesso causale tra l’infezione da Covid e il lavoro svolto, sollevando il lavoratore dall’onere della prova.
La presunzione semplice di origine professionale viene riconosciuta anche ad altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza, come quelli che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, eccetera.
Si ricorda che, ai fini della responsabilità 231 ove il Modello è stato adottato dall’Azienda, il Datore di Lavoro e l’Impresa dovrà essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire un eventuale contagio; diversamente, vi potrebbe essere la configurabilità di una responsabilità dell’ente come “colpa di organizzazione”.
Nell’ambito della responsabilità 231, la Società che non si è adeguata, formalmente e di fatto, a quanto previsto dalla normativa d’emergenza ed, eventualmente, abbia addirittura ricevuto un vantaggio dall’omissione quale potrebbe essere un risparmio di costi per la mancata adozione delle misure di protezione), in forza di qaunto previsto dal D.lgs. 231/01 la Società potrà essere giudicata responsabile degli eventi infortunistici derivanti dalla contrazione del contagio, quali lesioni gravi e gravissime o omicidio colposo occorsi ai propri dipendenti (art. 25-septies D.lgs. 231/2001).
Il Governo e le Parti Sociali hanno adottato al riguardo il Protocollo “di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 che determina le linee guida per garantire la prosecuzione delle attività lavorative. Il Protocollo è soggetto ad aggiornamento e dovrà essere adottato, anche integrando le misure previste con altre equivalenti o più incisive secondo le caratteristiche di ciascuna Azienda.
Tutte le misure adottate dovranno essere ovviamente rispettose di quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy relativamente agli eventuali trattamenti di dati personali effettuati durante l’attuazione delle misure di prevenzione del contagio.