26 NOVEMBRE 2020
NEWS DIRITTO BANCARIO - Sentenza Trib. Napoli n. 7548 del 24.11.2020 - Eccezione di prescrizione e regime probatorio
Il Trib. Napoli, a definizione di un giudizio promosso nei confronti di un Istituto di credito in materia di ripetizione di indebito – applicazione degli interessi ultralegali, calcolo anatocistico delle competenze, addebito di spese e commissioni non dovute – ha rigettato la domanda di parte attrice, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale prende le mosse dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418/2010 circa il distinguo tra rimesse ripristinatorie e solutorie, per poi evidenziare l’orientamento giurisprudenziale (cui il giudice estensore della sentenza in precedenza aderiva) che presumeva la natura ripristinatoria delle rimesse, onerando quindi l'Istituto della prova dell’esistenza di un’apertura di credito e dei singoli versamenti solutori.
Affrontata questa prima parte “storica”, il Tribunale motiva il suo cambiamento di orientamento richiamando la altrettanto nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 13/06/2019, n.15895, così affermando il principio secondo cui : "in conformità alle regole generali vigenti in tema di prescrizione, l’onere di allegazione che grava sull’istituto di credito attiene solo all’inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell’esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell’eccezione e, dunque, alla verifica sul piano probatorio della sua fondatezza. Per converso, è onere del correntista, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare l’esistenza di un’apertura di credito e, quindi, la natura ripristinatoria della rimessa".
Ebbene, in forza del suesteso ragionamento, l’eccezione di prescrizione formulata dall'Istituto (sin dall'inizio del giudizio) è fondata e va accolta.
Il tema è molto importante e dibattuto, poichè vi sono giudici e CTU che, sul presupposto che il conto possa operare anche allo scoperto, ritengono, al contrario, che debba presumersi la natura ripristinatoria delle rimesse, gravando di conseguenza sulla banca la prova del limite del fido oltre il quale possano intervenire rimesse ripristinatorie.