20 OTTOBRE 2020
Smart contract e avvocati 4.0 (avv. Alessandro Tarducci)
La L. 12/2019, di conversione del D.L. 135/2018, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento le definizioni di “smart contract” e di “tecnologie basate su registri distribuiti”, attribuendo ai primi (se operanti sulle seconde) il valore di forma scritta, previo rispetto di determinate caratteristiche.
Per la professione legale si apre un nuovo mondo: gli avvocati e gli smart contracts non si annullano a vicenda ma anzi potranno e dovranno diventare, molto presto, una sinergia che aprirà nuove strade del diritto applicato ad un mondo in continua e rapida evoluzione.
Certamente occorre ben comprendere l’inserimento degli smart contracts nell’ambito della disciplina codicistica dei contratti.
E non v’è dubbio che l'efficacia vincolante di uno smart contract dovrà essere subordinata non solo ai requisiti imposti dalla legge ma anche e soprattutto agli elementi essenziali propri di un contratto, con la necessaria subordinazione al rispetto di condizioni sia di tipo tecnico (utilizzo effettivo di “vere” tecnologie basate su registri distribuiti, presenza di un meccanismo reale di consenso distribuito) che di tipo giuridico (documentazione della causa del contratto, identificazione delle parti).
A ciò deve aggiungersi tutta una serie di problematiche legate alla difficile applicabilità ad uno smart contract di norme dell’ordinamento quali – ad esempio – quelle che attualmente sovrintendono l’interpretazione o la risoluzione del contratto.
Norme a cui difficilmente potrà sottrarsi anche la stessa nuova figura degli Smart contracts.
Lo smart contract: «è un programma che elabora in modo deterministico (con identici risultati a fronte di identiche condizioni) le informazioni che vengono raccolte. In altre parole se gli input sono gli stessi i risultati saranno identici. […] Ai contraenti spetta il compito di definire condizioni e clausole e modalità e regole di controllo e azione».
Quindi, gli smart contracts non sono altro che la traduzione informatica di accordi fra le parti.
E l’esperto 4.0 di diritto dovrà individuare tutte le ipotesi possibili e indicare tutte le clausole necessarie a rendere vitale il contratto, nell’interesse delle parti.
Riprendendo un passaggio di Pierluigi Cuccurru in Blockchain e automazione contrattuale: «Nonostante il nome, gli smart contarct non sono necessariamente contratti giuridicamente intesi (sebbene possano esserlo ove ne integrino i requisiti). Siano più semplicemente degli strumenti per la negoziazione, conclusione e/o automatica applicazione di rapporti contrattuali o relazioni para-contrattuali: un canale per la conclusione e gestione degli accordi, piuttosto che accordi in sé».
Da ultimo, non possiamo non sottolineare come, gli smart contract si appoggiano alla blockchain, campo che offre molti vantaggi ma anche molti problemi legali in relazione, ad esempio, al regime di responsabilità, alla gestione degli smart contract e alle questioni in materia di privacy, specialmente dopo il GDPR.
Molti campi di interesse per la professione legale.